ECM obbligatorio per operatori sanitari dipendenti, convenzionati e liberi professionisti.
Del 03/03/2005
La sentenza del 18 Novembre 2004 del T.A.R. Lazio ha riaperto la discussione sull’obbligatorietà della formazione per tutti gli operatori sanitari dipendenti, convenzionati e liberi professionisti. Per quanto non fosse questo argomento della sentenza, in tale occasione il TAR ha tuttavia affermato che l’obbligatorietà dell’ECM riguarda solo gli operatori dipendenti dagli enti SSN, in quanto quest’ultimo risponde dei costi necessari, mentre la formazione per i liberi professionisti è un onere i cui costi e la cui regolarizzazione dipendono dagli Ordini e dai Collegi professionali. Da qui è nata, quindi, l’esigenza del Ministero della Salute di chiarire i termini dell’obbligatorietà per tutti gli operatori sanitari. Il ministero ha quindi precisato che il regolamento stilato per la regolazione dell’ECM prevede e sancisce che la formazione e l’aggiornamento per tutti gli operatori sanitari è essenziale per il corretto svolgimento del proprio lavoro, per la validità e riconferma della loro abilitazione all’esercizio medico-sanitario. Ovviamente, questa discussione ha creato l’occasione per riportare all’attenzione anche altri aspetti da valutare e regolamentare accuratamente. Innanzitutto che le regole e le garanzie sulle quali organizzare questo cammino formativo continuo devono essere uniformi e garantite sul territorio nazionale. Quindi, in conclusione, l’ECM non solo è obbligatoria per tutti gli operatori del settore sanitario ma il Piano sanitario 2003-2005 auspica che si estenda a tutte le professioni sanitarie.
|